Descrizione
Richiamata l’Ordinanza del sindaco n. 63 del 15/04/2021, si ricorda è in scadenza (15 maggio 2021) la proroga del termine entro il quale è consentito a tutti gli Enti e alle persone fisiche e giuridiche detentori a qualsiasi titolo di boschi, terreni pubblici e privati in tutto il territorio comunale, di mantenere in perfetto stato di pulizia:
a) i boschi e le pinete gestite dal Demanio Forestale della Regione Sicilia;
b) i terreni, anche se recintati, limitrofi alle aree boschive e agli insediamenti abitativi con la realizzazione di fasce parafuoco (fascia tagliafuoco di almeno metri cinquanta (m. 50) per i terreni limitrofi alle aree boschive e di almeno venti (m. 20) per i restanti terreni limitrofi alle strade comunali, provinciali, regionali, pubbliche, limitrofe linee ferroviarie, etc.;
c) i giardini privati di case e ville sparse nel territorio;
d) le aree in corso di produzione agricola (seminativi) dovranno garantire una fascia di tagliafuoco di metri otto (m.8) dalle strade comunali, provinciali, regionali, pubbliche, etc.
«Pertanto – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessore alla Polizia municipale e alla Protezione Civile, Vincenzo Giuseppe Di Marco -, considerata l’imminente scadenza dei termini della proroga ed il fatto che la Polizia Municipale sta predisponendo i controlli, si invitano i cittadini ad adeguarsi alle disposizioni finalizzate a scongiurare ogni possibile rischio di incendio. Ciò consentirà anche di evitare possibili sanzioni, proprio in questo difficile periodo. Nell’ottica della preservazione della nostra montagna abbiamo tra l’altro scritto al presidente della Regione Siciliana, dott. Nello Musumeci, ed agli organi competenti, per sollecitare la realizzazione dei viali parafuoco. Contiamo che ciò possa accadere nel più breve tempo possibile: ci appare infatti come una scelta logica e di buon senso».
Si ricorda infine che il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, con divieto assoluto, comunque, di abbandonare sulle predette aree materiale di alcun genere.
Nei terreni di cui sopra, ove l’estensione degli stessi sia superiore a mq. 5.000 (cinquemila), e ammessa, in sostituzione della pulizia dell’intera estensione dell’area, l’apertura di viali parafuoco di almeno mt. 20 di larghezza, ferma restando la responsabilità in capo al proprietario e/o conduttore di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l’innesco e la propagazione di incendi radenti.
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Ultimo aggiornamento: 14 gennaio 2025, 17:08