Descrizione
Si ricorda anche quest’anno alla cittadinanza che, con l’approssimarsi della stagione autunnale e l’inizio delle prime piogge, in base a quanto disposto dall’ordinanza sindacale n.146/2014 (pubblicata nella pagina del sito relativa alla Protezione Civile), è obbligo dei proprietari di immobili e terreni, in posizione limitrofa e non, alle vie ad uso pubblico, principali e vicinali, di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi, per la regimentazione ed il convogliamento delle acque meteoriche, la rimozione dei detriti terrosi, dei residui della lavorazione agricola e della vegetazione e precisamente:
a) per quanto concerne i fondi rustici è necessario che gli stessi siano dotati di “canali o scoli” con pendenze interne tali da consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche;
b) per quanto concerne le aree di pertinenza dei fabbricati, è necessaria la raccolta delle acque meteoriche in pozzetti e canalizzazioni, capaci di assicurare un normale deflusso delle stesse. Le stesse aree di pertinenza devono essere mantenute in condizione di pulizia e “idonee all’uso”;
c) per quanto concerne i fondi limitrofi o frontisti a strade ad uso pubblico, è necessario evitare il fenomeno di invasione dei cigli stradali, marciapiedi e delle sedi stradali da parte di arbusti e vegetazione varia nonché terra e detriti, che costituiscono occasione di pericolo per autoveicoli e pedoni.
La stessa ordinanza dispone altresì per tutti gli agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, possessori, ecc. dei fondi in Erice, a tutti i proprietari, Enti pubblici e privati, possessori, gestori, regolatori, utenze, ed agli utenti titolari dei diritti d’acqua di fiumi, canali di irrigazione, canali adduttori, canali scolmatori ed altri corsi d’acqua che attraversano il territorio comunale di Erice, ciascuno per le rispettive competenze di provvedere:
a) all’effettuazione, con mezzo idoneo, di un intervento di asportazione, dai corsi d’acqua o dalle opere idrauliche, di tutto il materiale depositato dalle acque di piena (vegetali, terra, fango, sabbia e ghiaia) collocando lo stesso sugli argini;
b) ogni qualvolta sia necessario, alla rimozione dall’alveo del corso d’acqua di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque o che possa modificarne il livello;
c) ogni qualvolta sia necessario, al mantenimento delle sponde dei fossi in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno;
d) ogni qualvolta sia necessario, alla manutenzione periodica di pulizia delle ripe, rive, alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell’ambiente.
e) ogni qualvolta debbono effettuarsi coltivazioni dei propri terreni, le arature dovranno essere effettuate in maniera da mantenere una fascia di rispetto larga almeno 3,00 per tutta la lunghezza della strada evitando il relativo dissodarsi zappandolo ed in altro modo ed inoltre le arature dei terreni dovrà effettuarsi rovesciando le zolle verso monte, parallelamente alla sede stradale adiacente separandola dalla predetta fascia.
Inoltre tutti i soggetti di cui al punto 2) del presente provvedimento, gravati naturalmente da servitù di scolo, debbono realizzare lungo i muri preesistenti o comunque eseguiti –prospettanti a spazi ed a aree pubbliche - idonee feritoie che garantiscano il naturale scolo delle acque meteoriche.
Si ricorda infine che:
1. Tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei corsi d’acqua dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006.
2. È assolutamente vietato procedere alla pulizia dei fossi attraverso l’incendio della vegetazione e l’uso di diserbanti e dissecanti (non autorizzati) e rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d’acqua.
Nel caso in cui i detti lavori non venissero eseguiti entro il termine indicato nell’eventuale diffida adottata a seguito di accertamento, il Comune provvederà all’esecuzione d’ufficio di dette opere a mezzo di ditta privata, con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati.
Eventuali violazioni saranno sanzionate.
Si ricorda, infine, anche alla luce della recente direttiva emanata dall’Autorità di bacino distretto idrografico della Sicilia, che: “Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d’acqua di qualsiasi natura”, e che gli articoli 915-916-917 del Codice Civile dettano disposizioni dalle quali emerge chiaramente la competenza dei proprietari frontisti in merito alla costruzione e/o alla riparazione degli argini e alla rimozione di ingombri nei tratti di loro interesse.
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Ultimo aggiornamento: 13 novembre 2024, 18:11