Descrizione
L’Ordinanza contingibile e urgente n.5 del 13.3.2020 del Presidente della Regione Siciliana ha modificato i comportamenti da seguire per chi rientra in Sicilia. Fermo restando quanto già previsto dall’Ordinanza contingibile e urgente n°3 dell’8 marzo 2020 (obbligo di quarantena per chi nei 14 giorni antecedenti proveniva dalla c.d. zone rosse), a decorrere dal 13 marzo 2020 tutti i soggetti residenti o domiciliati in Sicilia che vi facciano rientro da qualsiasi altra regione d’Italia o dall’estero devono:
- Comunicare tale circostanza al Comune di Erice al seguente indirizzo mail: info@comune.erice.tp.it (utilizzando l’apposito modello allegato), al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio (nel caso della Provincia di Trapani all’indirizzo mail: dipartimento.prevenzione@asptrapani.it) ed al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta;
- Registrarsi presso il sito web www.siciliacoronavirus.it;
- Osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi, rimanendo raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. Nel caso in cui l’appartamento non goda di stanza isolata con bagno annesso ad esclusivo utilizzo, i familiari conviventi debbono sottostare, con le medesime modalità, all’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario.
I soggetti che fanno ingresso nel territorio regionale per comprovate esigenze lavorative, purché rientranti tra quelle espressamente consentite dal DPCM dell’11 marzo 2020, devono adottare tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale.
La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, non si applica, come previsto dall’art.7 del decreto-legge 9 marzo 2020, n.14, agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID19.
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Ultimo aggiornamento: 20 settembre 2024, 11:02